Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:
- campeggi
- villaggi turistici
- aree di sosta.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con tutte le relative previsioni.
Le attrezzature e gli impianti devono essere in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.
Deve essere assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti.
E' obbligatorio il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Le strutture ricettive all'aria aperta devono possedere inoltre i requisiti generali, strutturali e igienico sanitari elencati dal Regolamento regionale 19/01/2018, n. 3.
I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono infine essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 43, com .4).
Approfondimenti
I campeggi sono strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti.
L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
I campeggi temporanei sono organizzati:
- in occasione di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private
- per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi.
Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.
Il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, la dichiarazione relativa alla classificazione (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 21 e Regolamento Regionale 19/01/2018, n. 3). La Provincia verifica le dichiarazioni e, nel caso in cui la struttura presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d’ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
Nel caso in cui, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
Se l'esercizio ha capacità ricettiva superiore a 400 persone occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013). Per l’invio delle cosiddette “Schedine Alloggiati” occorre accedere al portale «Alloggiati WEB».
A tal proposito, sistema di gestione dei flussi turistici «ROSS1000» permette di:
- semplificare l’adempimento in materia di pubblica sicurezza verso la Questura, tramite la generazione automatica della schedina o del file degli alloggiati che dovrà poi essere caricato nel portale «Alloggiati WEB»
- adempiere agli obblighi nei confronti di ISTAT
- modificare i prezzi per la stampa dei cartellini in piena autonomia.
La registrazione degli ospiti deve essere effettuata entro il 5° giorno del mese successivo.
Ai sensi del Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter, tutte le strutture ricettive alberghiera e non alberghiere, oltre a tutte le unità abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o di locazione breve ai sensi del Decreto legge (Stato Italiano) 24-04-2017, n. 50, art. 4 si devono dotare di un Codice identificativo nazionale (CIN).
Gli esercenti e i locatori sono tenuti a esporre il CIN all’esterno degli immobili usati per l’attività e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.
Le disposizioni contenute al Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter sono applicabili dal 2 novembre 2024. A prescindere da questo termine legale, la banca dati è già attiva ed è possibile procedere.
L’acquisizione del CIN sarà effettivamente obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ ministeriali dedicate e pubblicate sul sito www.ministeroturismo.gov.it.
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni.
Attenzione: il CIN è obbligatorio e può essere richiesto solo se si è già in possesso nel CIR (Codice identificativo regionale). Le nuove strutture ricettive dovranno, pertanto, ottenere il CIR prima di procedere con la richiesta del CIN.
Per ulteriori informazioni, consulta l'informativa di Regione Lombardia.