Sono trattenimenti le attività dove l'esercente, oltre al pubblico esercizio, fornisce un diverso servizio di musica o di spettacolo.
Approfondimenti
L'autorizzazione ottenuta e la segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande permettono di installare e utilizzare:
- apparecchi radiotelevisivi
- impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini
- giochi previsti dalle normative vigenti.
Non è più necessario ottenere l'autorizzazione o presentare segnalazione certificata di inizio attività per svolgere trattenimenti che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi (il Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, art. 13 ha infatti abrogato il Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 124) solo se:
- sono rispettati i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente
- il trattenimento non è un pubblico spettacolo che necessita di licenza di pubblica sicurezza come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza":
- l'ingresso è libero e gratuito
- l'attività di trattenimento è complementare a quella prevalente di somministrazione
- mancano spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.)
- gli avvenimenti di spettacolo non sono pubblicizzati
- il prezzo delle consumazioni non è aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati.
Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Se si utilizza un palco, pedana o altre strutture è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio (Decreto ministeriale 19/08/1996).
Se sono previste un massimo di 200 persone è necessario presentare relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.
Se si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste oltre 200 persone è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità (Regio Decreto 18/06/1931, n. 777, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica se in data non anteriore a due anni è già stata rilasciata la licenza di agibilità (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141). Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore (per trattenimenti temporanei) o presentare valutazione previsione di impatto acustico (per trattenimenti permanenti).
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni previste nel Decreto ministeriale 22/11/2022.
Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente alll'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.
Sono escluse le attività:
- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a due metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi sei metri nel caso di stativi e otto metri nel caso di torri
- di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dalla stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.