Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario possedere i requisiti professionali previsti dal Regolamento regionale 28/11/2011, n. 6 e dalla Legge 17/08/2005, n. 174. Per ottenerli è necessario superare di un esame teorico-pratico preceduto, alternativamente:
- dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconcatore), seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico oppure dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni
- da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un periodo di apprendistato, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
A decorrere dal primo dicembre 2011 (data di entrata in vigore del Regolamento regionale 28/11/2011, n. 6), la sola esperienza professionale, prevista dalla precedente normativa, non è più sufficiente per svolgere l’attività di acconciatore.
Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l’anno solare 2008/2009.
L’attività di acconciatore può essere svolta anche al temine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF). Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: acconciatore" (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore). Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell’attestato di specializzazione che abilita all’esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di "tecnico dell’acconciatura" non è valido per l’esercizio della professione).
I percorsi in extraobbligo formativo di acconciatore, sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all'atto dell’iscrizione al percorso.
Per l’attività di acconciatore, a partire dall'anno solare 2010/2011 è possibile ottenere la qualifica unicamente dopo il quarto anno.
Riconoscimento dei requisiti professionali conseguiti in un paese estero
I cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le professioni.