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Cos'è la firma digitale (o firma forte)?
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).
Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente "elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine.
Come faccio a presentare un'istanza edilizia in modalità telematica?
La normativa vigente individua due tipi di pratiche edilizie:
- le pratiche di edilizia produttiva
- le pratiche di edilizia residenziale.
Le pratiche di edilizia produttiva
Cosa sono il domicilio digitale e la domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento?
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico valido per la trasmissione di comunicazioni che devono avere valore legale.
Perché un documento informatico firmato digitalmente non può contenere il numero e la data di protocollo?
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 53 detta le regole per la corretta esecuzione della registrazione di protocollo:
Come faccio ad identificare un immobile?
Per presentare diverse pratiche ti sarà chiesto di localizzarle territorialmente tramite l'indicazione dei dati toponomastici e/o catastali. Ecco una veloce guida su come inserire questi dati all'interno dei moduli telematici.
Inserimento dei dati toponomastici

Come faccio a salvare un file in formato PDF/A?
Oltre ai più noti programmi di Adobe Systems, MS Office e Open Office, è possibile trovare in internet numerosi programmi gratuiti sia offline sia online che consentono di salvare un file in formato PDF/A.
Quali sono i tempi di istruttoria di una comunicazione?
La Legge 07/09/1990, n. 241 non prevede tempi istruttori per una "comunicazione". La comunicazione ha valenza giuridica immediata se completa di ogni documento e allegato richiesto.
Come per la segnalazione certificata di inizio attività, se mancano i requisiti o i presupposti necessari all'esercizio dell'attività, l'Amministrazione competente può emettere un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.
Impianti fissi per teleradiocomunicazioni: segnalare l’installazione di un impianto o la modifica delle caratteristiche di un impianto esistente
Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44, com. 3).
